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Circolare numero 40 del 9-3-2005.htm

  
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.   

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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Marzo 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  40

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Unimpresa verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il sistema di cui al modello DM 10.

 

 

 

 

 

In data 17 gennaio 2005 il Presidente dell’INPS, Avv. Gian Paolo Sassi, ha sottoscritto una convenzione con l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), per la riscossione tramite il sistema di cui al mod. DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese alla stessa aderenti.

 

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

 

1.      Il contributo di assistenza contrattuale è a carico delle aziende aderenti all’UNIMPRESA;

esso sarà indicato dalle stesse sul mod. DM10/2 e versato unitamente ai contributi obbligatori da versare all’INPS a mezzo del mod. F24.

 

L’UNIMPRESA provvederà, per la parte di propria competenza, a rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione, sui predetti moduli di denuncia contributiva DM 10/2, degli importi relativi ai contributi di assistenza contrattuale, importi che si sommano alle altre partite dovute all’INPS e rientrano nelle operazioni di conguaglio con gli eventuali  importi a debito dello stesso Istituto.

 

2.      L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo di denuncia. Tuttavia qualora il contribuente non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed assistenziali, e solo l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

 

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattuale in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.

 

3.      E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità, dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.

I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra l’UNIMPRESA e le imprese interessate.

 

4.      L’importo della spesa che l’UNIMPRESA dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5 febbraio 2002, nella misura di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo DM.

 

5.      In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, all’UNIMPRESA somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.

 

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle       denunce.

 

Contestualmente, le SAP invieranno all’UNIMPRESA – Unione Nazionale di Imprese –      P.zza G. Bovio n. 8 - 80133 Napoli - una distinta delle imprese che hanno versato il   contributo di assistenza contrattuale, con le specifiche di cui all’art. 6, II comma della  convenzione.

 

6.      La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2005 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI

 

Circa le modalità di esposizione dei dati sulla denuncia di mod. DM 10/2 si forniscono, di seguito, le  necessarie istruzioni da portare a  conoscenza delle  aziende  aderenti  all’ UNIMPRESA, a cui  è

 

attribuito il codice di nuova istituzione “W510”.

 

Sui modelli  DM 10/2 le aziende dovranno esporre in uno dei righi in bianco del quadro B/C,  il codice "W510" preceduto dalla dicitura "Ass. Contr. UNIMPRESA" e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.

 

Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 

Tale importo va sommato al complesso dei contributi obbligatori dovuti all'Inps e versato dalle aziende, unitamente a questi ultimi, mediante presentazione del mod. F24.

 

I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2  con il citato codice “W510”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile del saldo della citata denuncia di modello DM 10/2, al conto GPA 25/141.

 

Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95".

 

Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso l’UNIMPRESA, l'Ufficio competente per la contabilità effettuerà la seguente scrittura in P.D.:

 

          GPA 35/141    a                      GPA 11/141

 

per un importo pari a quello evidenziato in AVERE del citato conto GPA 25/141.

 

Pertanto i saldi dei conti GPA 25/141 e GPA 35/141 devono costantemente concordare.

 

La proceduta DM emetterà in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

 

Una copia di detta distinta dovrà essere inviata, come già precisato al precedente punto 5. della presente circolare, all’UNIMPRESA contestualmente al versamento delle somme ad essa spettanti; una copia dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità ed, infine, una copia rimarrà agli atti del competente Ufficio amministrativo.

 

Le somme riscosse dovranno essere accreditate alla suddetta Organizzazione, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 della convenzione, secondo le seguenti modalità:

 

-         c/c n. 101570051081 – Banca di Credito Popolare, Piazza Unità d’Italia, 1 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) – ABI 05142 – CAB 22100 – CIN U.

 

I pagamenti di cui sopra dovranno essere imputati in DARE del conto GPA 11/141, al quale dovranno essere addebitate altresì, in contropartita dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025, le somme da trattenere sull'ammontare del contributo riscosso, rispettivamente, a titolo di rimborso spese e dell'IVA relativa per l'effettuazione del servizio di esazione in argomento.

L’eventuale saldo già citato conto GPA 11/141 risultante alla fine dell’esercizio dovrà essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

 

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei mod. DM 10/2 riscossi, le Sedi dovranno predisporre e trasmettere all’UNIMPRESA apposito rendiconto dal quale dovrà risultare: l'ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l'ammontare delle somme corrisposte nonchè l'ammontare delle spese e dell'Iva trattenuto sui contributi riscossi.

 

Qualora i contributi in discorso risultino indicati in modd. DM 10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di quanto precisato al punto 2. della presente circolare.

 

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopracitati conti  GPA 11/141, GPA 25/141 e GPA 35/141, di nuova istituzione.

 

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

 

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L’UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

 

 

    L'anno 2005 il giorno 17 del mese di gennaio, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv.Gian Paolo Sassi

 

e

 

la Unione Nazionale di Imprese (in seguito denominata UNIMPRESA)  nella persona del Presidente Paolo Longobardi,

 

visti:

 

- la deliberazione n. 5   del        12-01-2005;

 

- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Unione interessata;

 

- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;

 

- il D.L.vo n. 241/97 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;

 

- le note n. 16/0006429 del 19.07.04 e n. 6/PP/50969/RCS/Conv. del 04.10.04, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;

 

 

- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

 

si conviene quanto segue:

 

 Art.1

 L’UNIMPRESA affida all’ INPS, che accetta, la esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte all’Associazione stessa.

 

Art. 2

 

La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

 

Art. 3

 

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l’UNIMPRESA provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

 

L’UNIMPRESA si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Leg.vo n.196 del 30.0603, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

 

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

 

Art. 4

 

            L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia.

 

         Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

 

         Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare sulla denuncia l’importo della quota stessa.

 

         E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

 

        

L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

 

 

 

Art. 5

 

         I costi del servizio di esazione delle quote associative e sindacali e dei contributi di assistenza contrattuale, sono stabiliti con delibera n. 39 del 05.02.2002.

 

         Per il servizio di cui trattasi, l’importo è di € 0,76 (settantasei centesimi) per singolo DM.

          

L’UNIMPRESA si impegna ad accettare le decisioni di cui al comma precedente.

 

L’UNIMPRESA si impegna, altresì, ad accettare ogni variazione stabilita dall’INPS in tema di costi.

 

Art. 6

 

         L’ INPS corrisponderà all’UNIMPRESA – Sede nazionale – senza onere di interessi, né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive, elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese, di cui al precedente Art. 5. Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.

 

         Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS forniranno all’UNIMPRESA – Sede nazionale – per le denunce contributive elaborate in ciascun mese, un elenco delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e  dell’ammontare del versamento.

 

         Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM10/2 incassati, le Agenzie INPS trasmetteranno all’UNIMPRESA un apposito rendiconto dal quale risulterà:

-         l’ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce elaborate nell’anno di riferimento;

-         l’ammontare delle somme corrisposte di cui al primo comma;

-         l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA di cui all’Art. 5.

 

Art. 7

 

         In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS è esonerato – e l’UNIMPRESA lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa UNIMPRESA e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’Art.1 e verso i terzi e verso chicchessia derivante dall’applicazione della presente convenzione.

 

         I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale, dovranno essere instaurati direttamente tra l’UNIMPRESA e le imprese interessate.

 

         In particolare, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’UNIMPRESA dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

 

Art. 8

 

            Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell’UNIMPRESA.

 

Art. 9

 

         La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza.

 

Art.10

 

         La presente convenzione viene sottoposta all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’INPS

IL PRESIDENTE DELL’UNIMPRESA

Avv. Gian Paolo Sassi

Dr. Paolo Longobardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Allegato 2

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GPA 11/141

 

 

Denominazione completa

Debito verso l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto

 

 

Denominazione abbreviata

DEBITO V/UNIMPRESA PER CTR.RISCOSSI PER SUO CONTO

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GPA 25/141

 

 

Denominazione completa

Contributi di  assistenza  contrattuale  riscossi  per conto  dell’Unione

Nazionale di Imprese (UNIMPRESA)  mediante denunce rendiconto di mod. DM10/2     

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.RISCOSSI C/UNIMPRESA MEDIANTE MOD.DM 10/2

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GPA 35/141

 

 

Denominazione completa

Accreditamento all’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA)

dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto

 

 

Denominazione abbreviata

ACCRED.UNIMPRESA CTR.RISCOSSI PER SUO CONTO